IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Personale docente della formazione professionale
 
   1.  Il  comma  11  dell'articolo 41 della legge regionale 7 giugno
1989, n. 34 e' cosi' modificato:
   "11.   L'Amministrazione,   in   base   alle   proprie    esigenze
organizzative,  continua  ad  utilizzare  per  incarichi  di  docenza
temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di  delega
alle  Province  delle  funzioni  della  formazione  professionale,  i
dipendenti  collocati  nella  8a  qualifica  funzionale.   Gli   Enti
destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad
esaurimento, per l'attivita' di docenza".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 14 novembre 1994
 
                               BRIZIO